VERIFICHE DI MESSA A TERRA DPR 462/01
CHI DEVE FARE LE VERIFICHE?
L’obbligo di verifica deriva dall’art. 86 del DLgs. 81/2008, che impone al datore di lavoro di provvedere affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a verifica, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 1.800,00 € in caso di inadempimento.
Derivando dal DLgs. 81/2008 che regolamenta la sicurezza e la salute dei lavoratori, va da sé che l’obbligo di verifica scatta in tutti i casi in cui si applica tale decreto, ossia in tutti i casi in cui vi siano lavoratori (indipendentemente dalla tipologia contrattuale applicata).
Vi è il caso particolare dei condomini nei quali a rigor di legge l’obbligo di verifica scatterebbe soltanto in caso di presenza di un lavoratore dipendente del condominio (tipicamente il custode, o “portiere”), ma secondo una circolare del Ministero delle Attività Produttive del 2002 è comunque consigliato effettuare tali verifiche anche nei casi in cui non sia presente il portiere, considerando che il condominio è comunque luogo di lavoro per innumerevoli lavoratori esterni (es. imprese di pulizia, tecnici ascensoristi, giardinieri ecc.)
Il Dpr 462/2001 stabilisce le regole per l’effettuazione di tali verifiche, prevedendo in primis che esse possano essere effettuate soltanto dagli enti pubblici incaricati (ASL, ARPA) o da organismi privati appositamente abilitati dal Ministero.
PERIODICITA' DELLE VERIFICHE
PERIODICITA' DELLE VERIFICHE
È stabilita dal Dpr 462/2001, come di seguito sintetizzabile:
PERIODICITÀ DELLE
VERIFICHE
È stabilita dal Dpr 462/2001, come di seguito sintetizzabile:
VERIFICA OGNI 2 ANNI:
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Locali ad uso medico (ospedali, cliniche, istituti diagnostici, case di riposo, gabinetti dentistici ecc.)
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cantieri
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luoghi a maggior rischio in caso di incendio, tra cui tutte le attività soggette a procedimento di prevenzione incendi ai sensi del Dpr 151/2011 (°)
(°) Le attività elencate dal Dpr 151/2011 sono in tutto 80, impossibile elencarle tutte in questa sede.
Si ricordano tra esse: generatori di calore con potenzialità superiore a 116 kW, magazzini con superficie superiore a 1000 m2 e materiali combustibili superiori a 5000 kg, negozi di vendita con superfice superiore a 400 m2, autorimesse con superfice superiore a 300 m2, edifici di altezza antincendio superiore a 24 m, depositi con oltre 5000 kg di carta o 50000 kg di legna, fabbriche della plastica o della gomma, locali di pubblico spettacolo con oltre 100 posti o 200 m2 di superfice, alberghi con oltre 25 posti letto, musei. Si rimanda al testo del decreto per l’elenco completo.
VERIFICA OGNI 5 ANNI: ambienti ordinari che non rientrano nei precedenti casi